La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) ha previsto che dall’1/1/2022 la comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia sia effettuata, in via obbligatoria, mediante il SdI, adottando il formato della fattura elettronica (abolizione del cosiddetto Esterometro).
Durante la fase di conversione in Legge del DL 146/2021, è stato approvato un emendamento che consente l’applicazione delle vecchie norme, compresa la comunicazione mediante “Esterometro”, sino al 30 giugno 2022.
Dal 1/07/2022 sarà necessario inviare a SDI i documenti in formato XML. Questi documenti devono essere identificati dai seguenti tipi:
➢ per gli acquisti di servizi da paesi dell’estero (TD17)
➢ per gli acquisti di beni da paesi UE (tipologia TD18)
➢ per acquisto di beni da imprese estere con rappresentante fiscale in Italia, nel caso di beni già presenti nel territorio italiano (tipologia TD19).
Questa comunicazione è inoltre applicabile alle operazioni in regime di Reverse charge interno (TD16); con la differenza che essa resterà facoltativa anche dopo l’1/7/2022.
Termine di invio
Per questi documenti è previsto un diverso termine di trasmissione a SDI rispetto alle altre fatture.
La normativa prevede che devono essere trasmesse entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura che documenta l’operazione o a quello di effettuazione.
Abbiamo quindi previsto una gestione per l’invio di tali documenti distinta da quella delle altre fatture.
Stato contabilizzazione
I documenti integrativi non devono essere contabilizzati, per cui vengono sempre archiviati con lo stato di contabilizzazione: Da non contabilizzare.
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